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Chiarimenti sul VAE

“Validation of Acquired Experience” e “Recognition, Validation and Accreditation”.

La Valutazione VAE o RVA si applica esclusivamente a chi possiede una pluriennale esperienza professionale nel settore lavorativo inerente la facoltà prescelta e non desidera perdere ancora tempo per valorizzare l’esperienza professionale acquisita nel corso della vita lavorativa e trasformarla in crediti utili per abbreviare il vostro percorso accademico.

Quindi la durata di un percorso accademico di laurea o dottorato non è una durata legale, ma dipende esclusivamente dalla capacità dell’individuo e dai crediti che lo studente DEVE acquisire o ha gia acquisito.
Nel caso del “lifelong learning” i crediti già acquisiti abbreviano in maniera del tutto legale la durata “normale” dei percorsi accademici.

Unesco:
L’Osservatorio globale di riconoscimento, convalida e accreditamento dell’apprendimento non formale e informale.
Il riconoscimento, la convalida e l’accreditamento RVA (Riconoscimento, Convalida e Accreditamento) dell’apprendimento non formale e informale è uno dei pilastri di qualsiasi politica di apprendimento permanente. Di conseguenza, molti paesi hanno sviluppato un sistema nazionale per RVA. UIL ritiene della massima importanza utilizzare RVA per l’integrazione dei risultati dell’apprendimento non formale e informale nei quadri nazionali, regionali e globali delle qualifiche. L’integrazione nei quadri delle qualifiche (QF) contribuirà a garantire l’accesso dei partecipanti agli istituti di istruzione e ai luoghi di lavoro.
Vedi il Link: https://uil.unesco.org/lifelong-learning/recognition-validation-accreditation

La VAE “VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE” della legge Francese “LOI n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale” i cui principi sono applicati nelle università Svizzere con riferimento   all’articolo 133 (Convalida dell’esperienza acquisita con ammissione ai corsi universitari su dossier) è la via per ottenere il riconoscimento dell’esperienza maturata nel mondo del lavoro e trasformare l’esperienza in crediti formativi ECTS, di seguito il link alla legge suindicata:

http://www.education.gouv.fr/cid1106/la-validation-des-acquis-de-l-experience-vae.html

Consiglio dell’Unione Europea (raccomandazione del dicembre 2012)

GLI STATI MEMBRI DOVREBBERO, AL FINE DI DARE ALLE PERSONE L’OPPORTUNITÀ DI DIMOSTRARE QUANTO HANNO APPRESO AL DI FUORI DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE FORMALI — ANCHE MEDIANTE LE ESPERIENZE DI MOBILITÀ — E DI AVVALERSI DI TALE APPRENDIMENTO PER LA CARRIERA PROFESSIONALE E L’ULTERIORE APPRENDIMENTO, NEL DEBITO RISPETTO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA’:
Istituire, entro il 2018 — in conformità alle circostanze e alle specificità nazionali e nel modo da essi ritenuto appropriato — modalità per la convalida dell’apprendimento non formale e informale che consentano alle persone di: a) ottenere una convalida delle conoscenze, abilità e competenze acquisite mediante l’apprendimento non formale e informale, compreso, se del caso, mediante risorse educative aperte;
Ottenere una qualifica completa o, se del caso, una qualifica parziale, sulla base della convalida di esperienze di apprendimento non formale e informale, fatte salve altre disposizioni legislative dell’Unione applicabili in materia, in particolare la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.


Vedi il Link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012H1222(01)&from=IT


IL PARERE DEL MIUR

l’Italia si confà al Processo di Bologna come strumento per il riconoscimento di studi pregressi.
Il Processo di Bologna nasce nel 1999 come accordo intergovernativo di collaborazione nel settore dell’Istruzione superiore. L’iniziativa era stata lanciata con la Conferenza di Bologna alla conferenza dei Ministri dell’istruzione superiore europei, sottoscritta a Bologna nel giugno 1999 ed ispirata dall’antecedente incontro dei Ministri di Francia, Germania, Italia e Regno Unito del 1998 (Dichiarazione della Sorbona 1998).

Nell’ambito dello Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore i Governi hanno impostato alcune riforme strutturali di rilievo, quali:

  • l’introduzione di un sistema di titoli comprensibili e comparabili, basato in maniera il più uniforme possibile su di un sistema a tre cicli di primo, secondo e terzo livello;
  • la trasparenza dei corsi di studio attraverso un comune sistema di crediti, basato non solo sulla durata ma anche sul carico di lavoro del singolo corso e sui relativi risultati si apprendimento, certificato tramite il Diploma Supplement;
  • il riconoscimento dei titoli e dei periodi di studio;
  • un approccio condiviso all’assicurazione della qualità;
  • l’attuazione di un quadro dei titoli condiviso e finalizzato allo Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore.

Sulla base degli accordi raggiunti nell’ambito dello Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore i Governi hanno attuato, dal 1999 ad oggi le riforme legislative necessarie.


Vedi Link:  https://www.miur.gov.it/processo-di-bologna


Vedi Link: https://it.wikipedia.org/wiki/Processo_di_Bologna



Tutti coloro che praticano una attività professionale da almeno 3 anni possono ottenere il titolo facendo riconoscere la loro esperienza professionale e le competenze acquisite. Per ciò devono depositare una domanda di ammissione alla VAE per la convalida delle competenze acquisite. La VAE tiene conto delle competenze professionali sviluppate in relazione con il contenuto del corso di laurea affine all’esperienza maturata.

La convalida dell’esperienza è una facoltà e non costituisce un obbligo.

Si fa su richiesta della persona.

CHI PUÒ OTTENERE IL TITOLO CON LA VAE o RVA


Coloro che hanno un’esperienza professionale di minimo tre anni possono ottenere la convalida dell’esperienza acquisita. Possono presentarsi:

  • Adulti (manager, quadri, dirigenti, professionisti, imprenditori) con oltre 23 anni di età e con esperienza professionale pluriennale documentata.
  • I disoccupati, occupati adulti, con un’esperienza di lavoro, ma senza qualifica professionale o con una qualifica inadatta all’offerta del mercato del lavoro.
  • I giovani senza qualifica professionale ma che hanno un’esperienza professionale.
  • I salariati del privato e non con “Contratto di lavoro con durata indeterminata, contratto con durata determinata, interinale, … che giustificano un’esperienza professionale nel campo disciplinare della facoltà prescelta.
  • I non salariati: professione liberale, artigiani, commercianti, imprenditori, manager ecc… che possono giustificare un’esperienza professionale nel campo disciplinare del corso di studi o di alta formazione prescelta.
  • I volontari che hanno un’esperienza associativa e che possono giustificare un’esperienza professionale nel campo disciplinare della facoltà prescelta.



DI QUALE ESPERIENZA SI TIENE CONTO

Qualunque sia la posizione del richiedente, saranno esclusi dal calcolo dell’esperienza utile i periodi di formazione iniziale o continua e gli stage in ambito professionale effettuati per la preparazione di un altro diploma o titolo. Spetta al Nucleo di valutazione valutare il carattere professionale delle competenze. Per valutare le competenze del candidato, la commissione tiene conto anche degli studi universitari compiuti anche se parziali.


COME SI SVOLGE LA PROCEDURA VAE O RVA

Il principio di convalida consiste nel valutare le competenze acquisite dal candidato attraverso la sua esperienza professionale e confrontarle alle esigenze del piano di studi del corso di laurea prescelto.

Ci sono 2 tappe principali e successive nella procedura di Convalida dell’esperienza acquisita:

1. L’ammissibilità della domanda: LE DOMANDE POSSONO ESSERE FATTE IN QUALSIASI MOMENTO DELL’ANNO, ESCLUSIVAMENTE ONLINE. Il candidato che desidera convalidare le sue competenze deve innanzitutto ottenere l’ammissibilità della sua domanda. Per questo deve imperativamente inoltrare una domanda di ammissione online, in qualsiasi momento dell’anno, a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.


2. La valutazione vera e propria delle competenze e l’eventuale formazione complementare



LA VALUTAZIONE DELL’ESPERIENZA PERSONALE E PROFESSIONALE DEL CANDIDATO PERMETTE:

– Sia di ottenere l’ammissione direttamente alla preparazione della tesi del corso di studio o di formazione specialistica: se le competenze valutate dalla commissione Nucleo VAE o RVA corrispondono alla totalità delle competenze del rispettivo corso di studio o di formazione specialistica. In questo caso, e senza superare esami di profitto, il candidato dovrà iscriversi per ottenere automaticamente, con decisione della commissione, l’ammissione direttamente alla preparazione della tesi.

– Sia di ottenere l’esenzione parziale da alcuni esami di profitto nell’attesa di una formazione complementare: se la commissione VAE o RVA ritiene che le competenze valutate non coprano tutti i campi del corso di studio o di formazione specialistica, ma soltanto alcune parti. In questo caso, la commissione si pronuncia sulle competenze che, nell’arco di 3 anni dalla notifica della sua decisione, per corso di studio o di formazione specialistica triennale e di 2 anni per il master o di 1 anno per il corso di perfezionamento devono essere oggetto di formazione e valutazione complementari necessarie all’ottenimento del titolo. Il candidato dove quindi iscriversi e seguire i moduli di formazione necessari superando i relativi esami di profitto.


QUANDO E COME SI FA LA VALUTAZIONE

Le seguenti modalità sono messe in atto per effettuare, in qualsiasi momento dell’anno, la valutazione del candidato in funzione del profilo e dei documenti forniti. Non c’è quindi un periodo particolare per questa valutazione che si effettua caso per caso secondo un planning adattato al candidato:

In tutti i casi viene effettuata una sola valutazione sul dossier per anno. Il dossier si compone di tre parti: una presentazione personale, una descrizione degli impieghi svolti – funzioni esercitate, incarichi realizzati -, gli attestati o i giustificativi. Il candidato dovrà mettere in risalto le specificità dell’attività, e il contesto lavorativo. I dispositivi accademici di valutazione possono accompagnare il candidato nel suo percorso di convalida. Su richiesta del candidato o della commissione di VAE o RVA possono essere organizzati degli incontri per esplicitare o fornire maggiori informazioni.


La valutazione è sempre gratuita e viene effettuata dal Nucleo di valutazione VAE o RVA composta da cultori nelle varie discipline accademiche.


Il giudizio è insindacabile e incontestabile.


DIRETTIVE SULLA VALIDAZIONE DELLE ESPERIENZE ACQUISITE (VAE) o RICONOSCIMENTO CONVALIDA E ACCREDITAMENTO (RVA)



Art. 1 I presenti articoli stabiliscono le condizioni quadro per la procedura VAE o RVA.


Art. 2 L’ammissione alla procedura VAE o RVA si svolge in maniera volontaria.

Art. 3 I candidati ad una procedura VAE o RVA devono possedere le seguenti condizioni cumulative:

– essere in possesso di un diploma di scuola superiore;

– dimostrare una esperienza professionale nei campi disciplinari analoghi a quelli concernente il corso di laurea prescelto di al minimo 3 anni;

– età minima 23 anni al momento della domanda VAE;

Art. 4 Il candidato alla procedura VAE o RVA puo’ depositare una sola domanda di procedura VAE o RVA alla volta per anno accademico, relativamente al corso di studio o di formazione specialistica.

Art. 5 La presentazione e l’ammissione alla procedura VAE è gratuita; Mentre la certificazione VAE o RVA per l’accesso al corso di studio o di formazione specialistica è a titolo oneroso.

Art. 6 E’ considerato ufficialmente candidato VAE o RVA il candidato che soddisfa le condizioni di ammissione e che riceve la valutazione ufficiale VAE o RVA.

Art. 7 Il dossier VAE precisa:

– il sapere fare (esperienza acquisita passata ed attuale);

– giustifica esplicitamente le competenze acquisite dal candidato;

Art. 8 Il corpo docenti di valutazione VAE o RVA è composto da almeno 3 membri (2 appartenenti al corpo insegnanti del corso di studio o di formazione specialistica afferente ed 1 esterno all’Ateneo). Il membro esterno deve appartenere al mondo professionale esercitante una attività principale afferente a quella concernente la valutazione e competente per valutare il candidato e comunque avere un ruolo dirigenziale riconosciuto e certificato.

Art. 9 Il corpo docenti di valutazione VAE o RVA valuta la domanda sulla base del dossier (curriculum vitae e studiorum del candidato accompagnato dai relativi documenti) presentato dal candidato. Esso determina le conoscenze, competenze e attitudini acquisite dal candidato in relazione al corso di studi prescelto. Esso determina in numero dei crediti riconosciuti nel quadro della procedura VAE o RVA equivalenti, con riguardo a quelli del corso di studi prescelto. Esso raccomanda, se del caso, un piano di formazione complementare in funzione delle competenze da acquisire dal candidato in relazione al corso di studi prescelto.

Art. 10 Le esperienze acquisite e riconosciute danno diritto ai crediti ECTS (sistema europeo dei crediti, 1 credito = 25 ore di attività dimostrabile e certificata). I crediti riconosciuti hanno un limite massimo di 170 ECTS per il percorso di studio o di formazione specialistica.

Art. 11 Il corpo docenti di valutazione VAE o RVA si pronuncia sulla domanda del candidato, trasmette al Rettore ed al Direttore didattico dell’Ateneo la sua decisione motivata che la trasmette al candidato. La decisione (valutazione dei crediti) indica il numero dei crediti riconosciuti ed il percorso individuale di studi. In caso di rifiuto della domanda di un candidato una nuova domanda di procedura VAE o RVA puo’ essere riproposta dallo stesso candidato per il medesimo corso di studi non prima di 6 mesi da quella precedente.

Art. 12 L’immatricolazione al corso di studi prescelto deve avvenire al più tardi entro 1 mese dal ricevimento della valutazione VAE o RVA da parte del candidato, trascorso tale termine il candidato deve richiedere un aggiornamento della procedura VAE o RVA con una nuova valutazione o una integrazione della precedente, se necessaria.

.Art. 13 In caso di frode durante la procedura VAE o RVA, la decisione di interrompere ed annullare la procedura è presa dal Presidente della Università Unidemontaigne.
Essa annulla tutte le decisioni precedenti concernenti quel candidato.

Art. 14 Le presenti direttive entrano in vigore il 15 novembre 2020. Esse sono state adottate e decise insieme al Presidente, dai soci fondatori e dal Consiglio dei Docenti.

“Crediamo che ogni persona abbia il diritto di innalzare le proprie conoscenze al fine di migliorare il proprio status di vita. Unidemontaigne sente la necessità di formare liberamente i più meritevoli.”

 

UNESCO
Vedi Link: http://www.uil.unesco.org/lifelong-learning/recognition-validation-and-accreditation/recognition-validation-and-accreditation

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